5) | è inserito il seguente articolo: Articolo 4 Modifiche della direttiva 2011/83/UE La direttiva 2011/83/UE è così modificata: 1) | all’articolo 2, il primo paragrafo, è così modificato: a) | il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) | “beni”: beni quali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); | (*5) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).»;" | b) | è inserito il seguente punto: «4 bis) | “dato personale”: dato personale quale definito al punto 1) dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); | (*6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»" | c) | i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: «5) | “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; | 6) | “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;»; | | d) | il punto 11) è sostituito dal seguente: «11) | “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); | (*7) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).»;" | e) | sono inseriti i seguenti punti: «16) | “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/770; | 17) | “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; | 18) | “fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; | 19) | “compatibilità”: compatibilità quale definita all’articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2019/770; | 20) | “funzionalità”: funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/770; | 21) | “interoperabilità”: interoperabilità quale definita all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/770.»; | | | 2) | l’articolo 3 è così modificato: a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»; | b) | è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. La presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.»; | c) | il paragrafo 3 è così modificato: i) | la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) | di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22;»; | | ii) | è aggiunta la seguente lettera: «n) | relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.»; | | | | 3) | all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: a) | la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) | oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;»; | | b) | le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) | se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; | h) | qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.»; | | | 4) | l’articolo 6 è così modificato: a) | il paragrafo 1 è così modificato: i) | la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) | l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;»; | | ii) | è inserito il seguente punto: «e bis) | se applicabile, l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;»; | | iii) | la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) | un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;»; | | iv) | le lettere r) e s) sono sostituite dalle seguenti: «r) | se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; | s) | qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile»; | | | b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo, possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis.»; | | 5) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online 1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza: a) | informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri; | b) | se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online; | c) | nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori; | d) | se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell’Unione o nazionale. | 2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»; | 6) | all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; | 7) | l’articolo 8 è così modificato: a) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all’allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»; | b) | il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; | | 8) | l’articolo 9 è così modificato: a) | è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. Gli Stati membri possono adottare norme in base alle quali il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al paragrafo 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali norme devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»; | b) | al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Fatto salvo l’articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste al paragrafo 1 bis del presente articolo, trenta giorni a decorrere da:»; | | 9) | all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis, 30 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.»; | 10) | all’articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679. 5. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, a meno che tale contenuto: a) | sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; | b) | riguardi unicamente l’attività del consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; | c) | sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo soltanto con sforzi sproporzionati; | d) | sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possano continuare a farne uso. | 6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. 7. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 8. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.»; | 11) | l’articolo 14 è così modificato: a) | è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.»; | b) | al paragrafo 4, il punto i) della lettera b) è sostituito dal seguente: «i) | il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o 30 giorni di cui all’articolo 9;»; | | | 12) | l’articolo 16 è così modificato: a) | il primo comma è modificato come segue: i) | la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) | i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;»; | | ii) | la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) | i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora: i) | il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso; | ii) | il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e | iii) | il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7.»; | | | | b) | sono aggiunti i commi seguenti: «Gli Stati membri possono derogare alle eccezioni al diritto di recesso di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e), per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l’obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, gli Stati membri possono stabilire che il consumatore perda il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l’esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore.»; | | 13) | l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati: a) | natura, gravità, entità e durata della violazione; | b) | eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; | c) | eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; | d) | i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; | e) | sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8); | f) | eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. | 3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. 4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*8) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" | 14) | all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, e all’articolo 16, secondo e terzo comma, ne informa la Commissione entro il 28 novembre 2021, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»; | 15) | l’allegato I è così modificato: a) | la parte A è così modificata: i) | il terzo paragrafo sotto «Diritto di recesso» è sostituito dal seguente: «Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci [2] della Sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (per esempio una lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. [3]»; | ii) | il secondo paragrafo sotto «Istruzioni per la compilazione» è sostituito dal seguente: «[2.] Inserire il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.»; | | b) | nella parte B, il primo trattino è così modificato: «Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e l’indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:». | |
whereas
(13) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale, per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di basare tali sanzioni pecuniarie sul fatturato del professionista a livello mondiale, o di estendere l’applicazione delle norme relative alle sanzioni pecuniarie ad altre infrazioni non contemplate dalle disposizioni della presente direttiva relative all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394. Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato annuale del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l’inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l’infrazione.
- = -
(27) I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso. Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiari di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati. Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online. I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità. Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti. Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l’esercizio del diritto di recesso.
- = -
(28) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi. i fornitori dei mercati online dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto sulla tutela dei consumatori, e di fornire questa informazione sul fornitore del mercato online.
- = -
(30) Le definizioni di «contenuti digitali» e «servizi digitali» di cui alla direttiva 2011/83/UE dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). I contenuti digitali nella definizione della direttiva (UE) 2019/770 si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo. L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo. Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto. Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi.
- = -
(41) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE fa obbligo ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sul diritto di recesso, compreso il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B, di tale direttiva. L’articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva prevede obblighi di informazioni precontrattuali più semplici nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, per esempio per telefono, tramite dispositivi di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale o per SMS. In tal caso, le informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nello o mediante lo specifico mezzo di comunicazione a distanza comprendono le informazioni sul diritto di recesso come specificato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), includendo di conseguenza anche il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B. Far pervenire tale modulo è tuttavia impossibile quando il contratto è concluso tramite mezzi come il telefono o un dispositivo di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale, e dal punto di vista tecnico potrebbe non essere fattibile e agevole farlo tramite altri mezzi di comunicazione a distanza rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4. È opportuno pertanto escludere il modulo di recesso tipo dagli elementi che i professionisti devono fornire in ogni caso negli o tramite gli specifici mezzi di comunicazione a distanza usati per la conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4.
- = -
(42) L’articolo 16, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardante i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista. Per contro, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva, che vertono sugli obblighi del professionista nei casi in cui l’esecuzione del contratto sia cominciata prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, fanno obbligo ai professionisti di ottenere solo il previo consenso espresso ma non l’accettazione del fatto che il suo diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni giuridiche è necessario inserire all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, l’obbligo per il professionista di ottenere dal consumatore anche l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso una volta eseguito il contratto, se il contratto obbliga il consumatore a pagare. Inoltre, il testo dell’articolo 16, primo comma, lettera a), della medesima direttiva dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, nel senso che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione del consumatore si applica solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare l’obbligo per il professionista di ottenere l’accettazione del consumatore che il diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto per i contratti di servizi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto una visita del professionista per l’effettuazione di riparazioni. L’articolo 16, primo comma, lettera c), di tale direttiva prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Tale eccezione si applica, per esempio, alla fabbricazione e all’installazione di mobili confezionati su misura presso l’abitazione del consumatore, se tali operazioni sono effettuate in base a un contratto di vendita unico.
- = -
(43) L’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/83/UE dovrebbe ritenersi d’applicazione anche nel caso di contratti per consegne individuali di energia non di rete, poiché il prezzo di tale energia è legato a fluttuazioni nei mercati delle materie prime o nei mercati energetici che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso.
- = -
(44) L’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE stabilisce le condizioni a cui, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sostiene i costi per la prestazione di servizi, la fornitura di utenze e la fornitura di contenuto digitale non mediante un supporto materiale. Quando ricorre una di queste condizioni, il consumatore non deve pagare il prezzo del servizio, delle utenze o del contenuto digitale ricevuti prima dell’esercizio del diritto di recesso. Per quanto riguarda il contenuto digitale, una di queste condizioni non cumulative di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), è la mancata conferma del contratto da parte del professionista, compresa la mancata conferma del previo consenso espresso del consumatore a iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, e la conferma dell’accettazione che di conseguenza tale diritto sarebbe stato perso. Tuttavia, questa condizione non figura tra quelle che comportano la perdita del diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m) di tale direttiva, il che crea incertezza quanto alla possibilità per i consumatori di invocare la condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), nei casi in cui ricorrano le altre due condizioni previste alla medesima lettera b) e il consumatore abbia, di conseguenza, perso il diritto di recesso ai sensi dell’articolo articolo 16, primo comma, lettera m). La condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dovrebbe pertanto essere aggiunta all’articolo 16, primo comma, lettera m), per consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso qualora detta condizione non ricorra e, di conseguenza, rivendicare l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
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(54) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l’abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, come indicato all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all’acquisto di beni o servizi che altrimenti non avrebbero comprato e/o all’acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o di escursioni. Se sono adottate per motivi diversi dalla tutela dei consumatori, per esempio a difesa dell’interesse pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall’articolo 7 della Carta, tali restrizioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE.
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(60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire a una migliore attuazione e modernizzazione del diritto a tutela dei consumatori non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, dato che il carattere delle questioni si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
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